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Delibera regione sardegna 32/9 del 23 giugno 2020

La Regione Sardegna  il  23 giugno 2020. ha emanato una nuova delibera    la  n.32/9 link concernente modifica della DGR 13/17 del 2008  link  ad integrazione della DGR n. 4/30 del 6 febbraio 2020 link in ottemperanza alla richiesta del Consiglio di Stato, che introduceva  la presenza del medico fisiatra o equipollente nello  studio del fisioterapista durante tutta l’attività. Visto l’impianto della suddetta delibera altamente lesivo per la professione gli ordini tsrm- pstrp regionali hanno condiviso intenti e azioni a tutela della professione inoltrando al TAR  ricorso  avverso alla regione Sardegna.   La nuova delibera la 32/9 del 23 giugno, stabilisce che negli studi professionali il fisioterapista agisce secondo profilo e la conduzione degli studi professionali è possibile senza la presenza del medico e senza necessità di autorizzazione sanitaria; ma stabilisce che non è consentito l’uso di apparecchiature elettromedicali con  parti applicate che possano comportare un rischio per il paziente. L’utilizzo di tali elettromedicali è previsto per i fisioterapisti solo negli studi medici e ambulatori di recupero  e riabilitazione, secondo norma C.E.I  64-8 sez 710.  Si stanno vagliando le azioni e le sinergie da attuare a tutela dei professionisti e della professione.