Iter di verifica dell’adempimento all’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari
Gentile Collega, di seguito in maniera dettagliata viene descritto l’iter procedurale di verifica dell’obbligo vaccinale da parte di tutti i professionisti sanitari iscritti agli Ordini professionali.
Com’è noto, l’art. 1 del DL 172/2021 ha introdotto nuove disposizioni al DL 44/2021, convertito, con modifiche, dalla legge 76/2021, e sostituito il suo art. 4, così attribuendo agli Ordini delle professioni sanitarie i compiti di controllo sull’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte degli iscritti sinora
demandati alle ASL.
In forza di tali disposizioni, si evidenzia che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione sanitaria e per lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative, indi–pendentemente dall’effettivo espletamento delle stesse.
Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale comprende la somministrazione della c.d. dose di richiamo, da somministrarsi a decorrere dal momento in cui sono decorsi 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario, altrimenti incorrendo in una violazione dell’obbligo vaccinale.
Gli unici esenti dalla vaccinazione obbligatoria sono coloro per i quali la stessa debba essere omessa o differita, in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal Medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti–Covid–19 I procedimenti di controllo tesi all’accertamento dell’eventuale inadempimento vaccinale seguono i rigorosi riferimenti temporali di espletamento dettati dal DL 172/2021 e si compongono delle fasi di seguito sintetizzate.
1. Fase di contatto degli interessati che siano risultati inadempienti l’obbligo vaccinale.
A seguito di consultazione della Piattaforma nazionale Digital green certificate, l’Ordine invia a coloro che siano risultati inadempienti all’obbligo vaccinale anti SARS–CoV–2 un invito via pec (o, per coloro che non siano muniti di pec, via raccomandata a/r) con la quale viene aperta l’istruttoria tesa a verificare se sussistanocondizioni ostative all’accertamento dell’inadempimento vaccinale.
N.B.: l’accertamento dell’adempimento vaccinale prende avvio in forza del presupposto che il soggetto sia iscritto ad uno o più albi ed elenchi speciali ad esaurimento e sia, pertanto, obbligato alla vaccinazione.
2. Fase istruttoria in contraddittorio con gli interessati.
Nel corso dell’istruttoria, della durata di cinque giorni dalla ricezione dell’invito di cui al punto precedente, l’interessato è chiamato a produrre documentazione comprovante una delle seguenti e tassative ipotesi:
- L’effettuazione della vaccinazione;
- Attestazione di esenzione del Medico di Medicina Generale relativa all’omissione o al differimento della vaccinazione, redatta nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzioni dalla vaccinazione anti–Covid–19 (N.B.: nel rispetto di quanto prescritto dal comma 2,
art. 4 DL44/2021, come convertito dalla legge 76/2021 e modificato dal DL 172/2021, eventuali certificazioniredatte in maniera non conforme alle circolari ministeriali non potranno avere alcuna valenza nella presente procedura); - La presentazione della richiesta di vaccinazione (prima dose, seconda dose o terza dose a seconda del caso), da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito (N.B.: l’interessato dovrà poi produrre il certificato di avvenuta vaccinazione immediatamente o al massimo entro tre giorni dalla somministrazione, altrimenti si procederà con l’accertamento dell’inadempimento vaccinale);
- Non sussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1, art. 4 DL 44/2021, come convertito dalla legge 76/2021 e modificato dal DL 172/2021.
N.B.: in questa fase si richiede all’interessato l’indicazione del datore di lavoro onde consentire di effettuare l’eventuale comunicazione dell’inadempimento vaccinale, secondo quanto prescritto dalla normativa in esame. Eventuali omissioni o indicazioni mendaci potranno essere oggetto di procedimenti disciplinari.
3. Fase conclusiva di eventuale accertamento dell’inadempimento vaccinale
Ove l’interessato non abbia fornito risposta alcuna all’invito di cui al punto 1 nei termini prescritti ovvero non abbia fornito documentazione rilevante secondo quanto indicato al punto 2, l’Ordine concluderà l’istruttoria dichiarando accertato l’inadempimento vaccinale, con conseguente sospensione del professionista, la quale mantiene la propria efficacia fintanto che perduri l’inosservanza rilevata e comunque non oltre sei mesi dal 15 dicembre 2021. La sospensione verrà annotata sull’albo, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione, e sarà comunicata alla Federazione nazionale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. Nel caso in cui, invece, l’interessato abbia dimostrato la sussistenza di ragioni ostative alla sospensione, il procedimento si concluderà senza accertamento dell’inadempimento vaccinale.
N.B.: rimane fermo che il procedimento potrà essere riattivato qualora l’interessato non abbia poi adempiutoalla somministrazione della seconda dose ovvero della terza dose.
Per ogni eventuale chiarimento si invita a contattare lo scrivente Ordine alla seguente casella di posta: cagliarioristano@tsrm.org
N.B.: le informazioni fornite con la presente costituiscono una sintesi a scopo informativo. Per ogni più approfondita analisi in merito al procedimento di accertamento dell’inadempimento vaccinale si rinvia al testo del DL 44/2021, come convertito dalla legge 76/2021 e modificato dal DL 172/2021 e alle circolari del Ministero della salute in merito.
Quanto contenuto in questo comunicato può essere scaricato anche dal seguente documento: nota-adempimento-obbligo-vaccinale-DL-172