Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie
DL 26 novembre 2021, n. 172 – obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Gentili Colleghi,
com’è noto, la normativa in materia di adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie è stata recentemente innovata dall’entrata in vigore del DL 172/2021, in ossequio al quale i compiti di controllo sulla avvenuta vaccinazione dei soggetti obbligati sono ora attribuiti agli Ordini territoriali, in parte con modalità automatizzate tramite le relative Federazioni nazionali.
In breve, gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
Gli unici esentati sono coloro per i quali il Medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19, abbia attestato che la vaccinazione obbligatoria debba essere omessa o differita.
Ciò posto, qualora al termine della propria istruttoria – in assenza di ragioni ostative alla sospensione, tassativamente previste dal DL 172/2021 – un Ordine accertasse l’inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte di un iscritto, tale iscritto risulterebbe immediatamente sospeso dall’esercizio delle professioni sanitarie; in tale ipotesi, la sospensione sarà comunicata al datore di lavoro e annotata sul relativo albo o elenco speciale ad esaurimento a cui l’interessato è iscritto.
Per completezza, giova sottolineare che, relativamente alla dose di richiamo, il Ministero della salute ha recentemente chiarito che l’obbligo di somministrazione – rilevante ai fini della sospensione – decorre dal momento in cui sono trascorsi 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Per ulteriori e più approfondite informazioni sulle procedure parzialmente descritte con la presente, si rinvia al testo del DL 172/2021, nonché alle circolari ministeriali in argomento.
Cordiali saluti.