Delibera regione sardegna 32/9 del 23 giugno 2020
La Regione Sardegna il 23 giugno 2020. ha emanato una nuova delibera la n.32/9 link concernente modifica della DGR 13/17 del 2008 link ad integrazione della DGR n. 4/30 del 6 febbraio 2020 link in ottemperanza alla richiesta del Consiglio di Stato, che introduceva la presenza del medico fisiatra o equipollente nello studio del fisioterapista durante tutta l’attività. Visto l’impianto della suddetta delibera altamente lesivo per la professione gli ordini tsrm- pstrp regionali hanno condiviso intenti e azioni a tutela della professione inoltrando al TAR ricorso avverso alla regione Sardegna. La nuova delibera la 32/9 del 23 giugno, stabilisce che negli studi professionali il fisioterapista agisce secondo profilo e la conduzione degli studi professionali è possibile senza la presenza del medico e senza necessità di autorizzazione sanitaria; ma stabilisce che non è consentito l’uso di apparecchiature elettromedicali con parti applicate che possano comportare un rischio per il paziente. L’utilizzo di tali elettromedicali è previsto per i fisioterapisti solo negli studi medici e ambulatori di recupero e riabilitazione, secondo norma C.E.I 64-8 sez 710. Si stanno vagliando le azioni e le sinergie da attuare a tutela dei professionisti e della professione.