Indicazioni ai liberi professionisti – Covid 19 – Aggiornamento
Il DPCM del 26 aprile 2020, al pari dei precedenti, non contiene elementi in grado di modificare quanto indicato ai liberi professionisti a seguito del DPCM dello scorso 11 marzo:
Le prestazioni certamente erogabili sono quelle improcrastinabili, sulla base dei contenuti della prescrizione o delle condizioni cliniche della persona assistita.
Lo status di professionista sanitario include il possesso, nel proprio bagaglio culturale, delle conoscenze necessarie a tale valutazione e all’assunzione delle relative responsabilità, oltre che alla consapevolezza dell’esistenza di sanzioni amministrative, penali e disciplinari per il compimento di atti non consentiti.
Ogni prestazione effettuata deve rispettare le disposizioni di sicurezza, con particolare riguardo ai contenuti degli allegati 4 e 6 del DPCM 26 aprile 2020.
Col supporto delle Associazioni tecnico-scientifiche, sin da inizio marzo tali indicazioni sono costantemente aggiornate e implementate nella seguente pagina del sito della Federazione nazionale:
Negli ultimi giorni alcune Regioni hanno disposto la ripresa dell’attività ordinaria, non sempre includendo anche gli studi professionali. Ad esempio:
– Emilia-Romagna, si
– Veneto, no:
In assenza di ulteriori indicazioni regionali, valgono le disposizioni generali da cui siamo partit